ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Nel corso degli ultimi anni la questione della sicurezza nella pratica dello sci e più in generale degli sport invernali da discesa ha assunto un rilievo tale da determinare un primo intervento del legislatore con la legge 24 dicembre 2003, n. 363.
        Durante questi primi anni di attuazione della legge n. 363 del 2003 sono emersi alcuni punti critici della disciplina e i gravi incidenti verificatisi sulle piste da sci nel corso della stagione invernale 2006/2007 hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alla legge n. 363 del 2003 per rafforzare la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il quadro normativo vigente è costituito, a livello statale, dalla legge n. 363 del 2003 e da norme secondarie di attuazione: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, in materia di segnaletica che deve essere apposta sulle aree sciabili attrezzate, e il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006, in materia di caratteristiche tecniche dei caschi protettivi. Il disegno di legge apporta modifiche alla legge n. 363 del 2003, rafforzando gli aspetti di sicurezza e in alcun modo incide sui due decreti ministeriali già adottati.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Nella materia della sicurezza nella pratica degli sport invernali esistevano in alcune regioni specifiche normative, anche prima della data di entrata in vigore della legge n. 363 del 2003. Tale legge ha

 

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previsto un termine di sei mesi entro il quale le regioni avrebbero dovuto adeguare la propria normativa a quanto disposto dalla legge statale. Solo alcune regioni vi hanno provveduto e ciò ha determinato una differente applicazione della legge statale nelle regioni (problema aggravato dalla presenza di numerosi comprensori sciistici transregionali).
        Il disegno di legge rafforza le regole di comportamento e le relative sanzioni (aspetti già presenti nella legge statale), introduce misure sanzionatorie di particolare efficacia, quali il ritiro del titolo di transito (skipass) e specifici obblighi di vigilanza, in precedenza mancanti. Tutto ciò al fine di garantire in modo uniforme la sicurezza sulle piste da sci.
        Nell'ambito di tali innovazioni, è rafforzato il ruolo delle regioni e delle province autonome, che grazie alle modifiche proposte, oltre a poter prevedere ulteriori sanzioni, possono istituire specifiche figure regionali, cui affidare i compiti di soccorso e vigilanza.
        Il rafforzamento della sicurezza nella pratica degli sport invernali viene quindi raggiunto nel pieno rispetto delle competenze delle regioni (sia ordinarie che a statuto speciale), anzi rafforzate in diversi punti del disegno di legge.
        Dopo la prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema di disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, in sede di confronto con le regioni, sono state apportate alcune modifiche per venire incontro ad osservazioni al testo proposte dalle regioni in sede tecnica.
        Ad eccezione di due sole proposte di modifica non accolte per le ragioni indicate nella relazione (articoli 13 e 15), il testo finale è, quindi, interamente condiviso dalle regioni, che, in sede di Conferenza, hanno appunto espresso parere favorevole con due proposte di emendamento.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Per le ragioni espresse alla lettera D), il disegno di legge è coerente con le funzioni già attribuite alle regioni e agli enti locali; anzi esso attua un ulteriore coinvolgimento delle regioni per un ruolo maggiormente attivo nell'esercizio dei compiti di vigilanza.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La legge n. 363 del 2003 già aveva demandato alcuni profili tecnici ai richiamati decreti ministeriali; con il presente disegno di legge vengono modificate alcune norme della legge, senza rilegificare nessun aspetto ed anzi demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la disciplina di specifiche questioni attinenti alla vigilanza e alla sicurezza (articolo 15).

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il disegno di legge contiene solo alcuni termini tecnici, il cui utilizzo si rende necessario data la specificità della materia: bollettini valanghe; racchette da neve, skipass (definito comunque nel disegno di legge «titolo di transito»); telemark; sci da fondo escursionistico; nordic walking.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi sono quelli alla legge n. 363 del 2003, puntualmente indicati in sede di modifiche.

C) Ricorso alla novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

        L'intero disegno di legge contiene modificazioni e integrazioni alla legge n. 363 del 2003.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

 

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